(massima n. 3)
L'indennizzo pari al 10% del valore venale che va liquidato in sede di determinazione dell'indennità ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, è previsto dalla stessa norma per il solo pregiudizio non patrimoniale e non anche per quello patrimoniale; tale indennizzo costituisce un importo ulteriore, non previsto per l'espropriazione condotta nelle forme ordinarie, determinato direttamente dalla legge, in misura certa e prevedibile, per il quale il privato, in deroga alle regole ordinarie, è sollevato dall'onere della relativa prova. La voce del 10% per il pregiudizio non patrimoniale, infatti, istituisce un meccanismo di liquidazione automatica del citato profilo di danno che prescinde da una specifica allegazione e dimostrazione dello stesso.