(massima n. 2)
L'art. 42-bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327, emanato a seguito della declaratoria di illegittimitą dell'art. 43 avvenuta con sentenza Corte costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293, non elimina il potere discrezionale dell'Amministrazione di disporre l'acquisizione sanante di un bene immobile che sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilitą, agendo solo sul piano processuale, non riproponendo lo schema previsto dal comma 2 dell'originario art. 43, che attribuiva alla P.A. la facoltą e l'onere di chiedere la limitazione alla sola condanna risarcitoria ed al giudice il potere di escludere senza limiti di tempo la restituzione del bene, con il corollario dell'obbligatoria e successiva emanazione dell'atto di acquisizione, con l'avvertenza che la disciplina sopravvenuta non norma pił, invece, i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attivitą dell'Amministrazione, con la conseguenza che ove il giudice amministrativo condannasse, in applicazione dei principi generali, l'Amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato eliderebbe irrimediabilmente il potere sanante della P.A. medesima, salva l'autonoma volontą transattiva delle parti, con conseguente frustrazione degli obiettivi perseguiti dal Legislatore.