(massima n. 1)
In tema di acquisizione sanante, non č manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111 e 117 comma 1 Cost. - anche alla luce degli artt. 6 e 1 del I protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertā fondamentali, resa esecutiva dalla L. 4 agosto 1955 n. 848 - la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 34 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, il quale ha introdotto l'art. 42-bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327, tenendo presente fra l'altro che: a) la "legalizzazione dell'illegale" non č consentita dalla giurisprudenza di Strasburgo neppure ad una norma di legge, né tanto meno ad un provvedimento amministrativo di essa attuativo, quale č quello che disponga la predetta (reintroduzione dell'acquisizione sanante; b) rivive con la norma in parola la possibilitā per l'Amministrazione che utilizza un bene privato senza titolo per scopi di interesse pubblico, di evitarne la restituzione al proprietario (e/o la riduzione in pristino stato) attraverso il ricorso ad un atto di acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile, che sostituisce il procedimento ablativo prefigurato dal citato T.U., e si pone, a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato - con dubbio di elusione delle garanzie poste dall'art. 42 Cost. a tutela della proprietā privata -, il quale assorbe in sé sia le dichiarazione di pubblica utilitā, che il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell'intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma.