(massima n. 1)
La responsabilitą dell'ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti, ai sensi dell'art. 60, n. 1, c.p.c., sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purché, in quest'ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all'ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell'atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine.