(massima n. 1)
Il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza dichiarativa dell'intervenuta prescrizione del reato, osservando che, in mancanza di elementi di segno contrario, doveva presumersi che la distruzione dell'autovettura in sequestro fosse avvenuta in epoca prossima alla data in cui l'autorità procedente si era recata sul luogo della custodia per dare attuazione al provvedimento, tanto più che la difesa non aveva dedotto alcunché per dimostrare che la distruzione fosse avvenuta in data antecedente).