(massima n. 1)
Agli effetti dell'art. 1417 c.c., l'illiceitā del negozio dissimulato č configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime. Consegue che č soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioč l'arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalitā di un altro, non č contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento.