(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego privatizzato, l'atto di assegnazione del dipendente iscritto negli elenchi del personale in disponibilità, disposto ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra tra gli atti di gestione del rapporto di cui all'art. 5 del medesimo D.lgs. n. 165 e non implica esercizio di alcun potere pubblico, nè di discrezionalità amministrativa, atteso che l'Amministrazione preposta all'individuazione del dipendente da ricollocare deve soltanto verificare la congruenza tra il profilo professionale richiesto dall'Amministrazione che intende coprire il posto vacante mediante concorso pubblico e quello dei dipendenti iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, a partire da quello con maggiore anzianità di iscrizione. Ne consegue che - in base al criterio di riparto di giurisdizione secondo l'oggetto della pronuncia, che va identificato in funzione della "causa petendi" avuto riguardo all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice sulla base dei fatti allegati e al correlato rapporto giuridico - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia promossa dal dipendente per ottenere l'iscrizione nei ruoli del personale dell'Amministrazione "ad quem", ma anche quella da quest'ultima avviata e diretta ad ottenere - attraverso la contestazione dell'atto di assegnazione di personale adottato dalla P.A. a ciò preposta - l'accertamento negativo dell'insussistenza dell'obbligo di provvedere a detta iscrizione.