(massima n. 1)
La causa di esclusione della punibilitą di cui all'art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen. č operativa anche nei confronti di coniugi "riconciliati" pur se al momento della commissione del fatto non sia ancora intervenuta la sentenza di riconciliazione, poiché essa determina la cessazione degli effetti della precedente separazione omologata, non gią con effetto "ex nunc" ma a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale della vita coniugale, considerato che, ai sensi dell'art.157 cod. civ., i coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione anche con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato di appropriazione indebita, applicando il principio e ritenendo configurabile l'esimente a fatti commessi quando la riconciliazione tra i coniugi era gią intervenuta di fatto).