(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo sģ da includervi anche la persona che abbia l'effettiva disponibilitą del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il giudice di merito aveva omesso di verificare se l'imputato, nominato custode di un'autovettura a seguito di sequestro amministrativo, potesse o meno qualificarsi come proprietario del mezzo o, comunque, avesse l'effettiva disponibilitą dello stesso).