(massima n. 1)
Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilitā della condanna, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, č estraneo alla "ratio" dell'art. 172, comma quinto, cod. pen., che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; né lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale).