(massima n. 1)
La regola dell'alternativitā del ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto al ricorso giurisdizionale deve essere interpretata con elasticitā nel senso che deve trovare applicazione anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto, oppure quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione (art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara, n. 497/2007). La regola dell'alternativitā tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale, sancita dall'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, deve sempre ritenersi operante nei casi nei quali le due diverse impugnative siano sostanzialmente caratterizzate dall'identitā del contendere e della relativa "ratio" (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara, n. 497/2007). La regola dell'alternativitā del ricorso straordinario al Capo dello Stato rispetto al ricorso giurisdizionale risponde ad una ratio di tutela non giā dei privati bensė della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia (divieto del "ne bis in idem") e trova applicazione, pertanto, quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione dello stesso atto, ovvero vi č identitā del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito (art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - Pescara, n. 497/2007).