(massima n. 1)
Nel contratto a favore di terzo l'interesse alla stipulazione da parte dello stipulante può essere di natura non solo concreta ma anche meramente morale, e può consistere sia nell'attribuzione di un diritto, sia nella rinuncia all'esercizio di un'azione, poiché in tale figura negoziale non sussistono particolari limiti in ordine alla qualità e al contenuto della prestazione dovuta al terzo.