(massima n. 2)
Va riconosciuto il beneficio dell'errore scusabile nel caso di omessa notifica del ricorso avverso graduatorie ad almeno uno dei controinteressati nel caso in cui risulti che i ricorrenti, prima della notifica del ricorso, abbiano inoltrato a mezzo PEC una formale richiesta alla P.A. per conoscere i dati anagrafici completi, non riportati nelle graduatorie impugnate, dei candidati utilmente collocatisi nelle graduatorie in questione e la risposta dalla P.A. sia giunta quando il ricorso era già stato depositato. In tal caso l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati può senz'altro essere valorizzata come circostanza di fatto idonea ad integrare gli estremi dell'errore scusabile ai sensi dell'articolo 37 cod. proc. amm. e va pertanto disposta la remissione in termini ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati pretermessi, parti necessarie del giudizio avverso le impugnate graduatorie.