(massima n. 1)
La notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalitā che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora l'atto sia stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario (nella specie come da annotazione risultante dall'atto stesso) l'ultimo giorno utile per la richiesta di notifica, č irrilevante che l'atto stesso (ricorso per Cassazione) sia stato spedito - dall'ufficiale giudiziario - a mezzo del servizio postale allorché erano giā trascorsi i termini di cui all'art. 327 c.p.c.