(massima n. 3)
È inammissibile la notifica del ricorso al controinteressato presso l'ufficio pubblico presso il quale presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell'atto ad altra persona, pur se addetta all'ufficio stesso, atteso che la possibilità prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di "persona addetta all'ufficio" si riferisce esclusivamente agli uffici dove l'interessato tratta i propri affari - per cui può affermarsi un'immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario - e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato.