(massima n. 1)
Al potere di autotutela, esercitato dopo un "considerevole lasso di tempo" (ai sensi dell'art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990), deve essere applicato il criterio di ragionevolezza, secondo cui in presenza di posizioni oramai consolidate e a fronte di vizi di legittimitā meramente formali, occorre procedere ad un puntuale apprezzamento del ragionevole affidamento suscitato nell'amministrato sulla regolaritā della sua posizione. Tuttavia, qualora vengano in rilievo contrastanti interessi di terzi, o superiori interessi pubblici, tali principi devono contemperarsi con quello secondo cui, per gli atti che esplicano effetti giuridici permanenti o ripetuti nel tempo, il principio di legalitā impone all'amministrazione il loro adeguamento in ogni momento al quadro normativo di riferimento. In questi casi l'interesse pubblico all'esercizio dell'autotutela č "in re ipsa" e si identifica nella cessazione di ulteriori effetti "contra legem".