(massima n. 1)
Nel caso in cui la stazione appaltante, nel corso dei suoi lavori, riscontri vizi nel "modus procedendi" seguito che non hanno coinvolto l'intero procedimento ma solo singole fasi di esso, legittimamente può fare ricorso nel muoversi sul piano della autotutela, alla regola della conservazione degli atti giuridici e di conseguenza limitare l'annullamento agli atti effettivamente incisi dalle accertate illegittimità, conservando l'efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento. Tanto può avvenire solo se l'aggiudicazione sia da effettuare in base a criteri oggettivi e vincolati, poiché in tal caso può essere rinnovata solo la fase di valutazione delle offerte, considerato che, quando le offerte sono cristallizzate e non possono essere modificate, è possibile apprezzarle in tempi diversi senza violare la par condicio e la segretezza delle offerte medesime.