(massima n. 1)
La potestà di intervenire in via di autotutela su provvedimenti che versano in condizione di inoppugnabilità, è rimessa alla più ampia valutazione di merito dell'amministrazione in relazione all'attualità dell'interesse pubblico che giustifichi il riesame della vicenda. Ciò esclude che, attraverso lo strumento della formalizzazione del silenzio rifiuto, possa ottenersi a mezzo di ricorso impugnatorio una dichiarazione di obbligo a provvedere che verrebbe a sostituirsi ed a sovrapporsi a valutazioni di merito che, come innanzi detto, restano riservate alla sfera di competenza dell'amministrazione.