(massima n. 1)
In tema d'appalto di opera pubblica, la cognizione dell'azione di responsabilitą intentata dall'ente pubblico nei confronti del contraente generale, il quale assume su di sé anche compiti della stazione appaltante, spetta alla giurisdizione della Corte dei conti qualora si assuma che il danno lamentato derivi dalla violazione degli obblighi afferenti all'attivitą ed alle funzioni svolte dal convenuto come "agente dell'amministrazione pubblica", in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell'esercizio di quei poteri, mentre spetta all'autoritą giurisdizionale ordinaria nel caso in cui si assuma che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come "controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica".