(massima n. 1)
La responsabilità del falsus procurator, prevista dall'art. 1398 c.c. verso il terzo contraente che abbia senza colpa confidato nella efficacia del contratto, è rivolta a risarcire il contraente medesimo nei limiti del cosiddetto interesse negativo (attività espletata nelle trattative, spese sostenute, perdute occasioni di concludere altri contratti, ecc.), e non anche del danno derivante dal mancato adempimento del rappresentato, la cui configurabilità presupporrebbe l'esistenza di un contratto efficace. Pertanto, al fine di escludere la ricorrenza di detta responsabilità, non può aver alcun rilievo la circostanza che le obbligazioni contrattuali dei rappresentato (nella specie, promessa di vendita di un appartamento), ove efficaci, non sarebbero state adempiute, a causa d'impossibilità sopravvenuta (nella specie, per rifiuto di licenza di costruzione).