(massima n. 1)
I negozi stipulati, in rappresentanza di altri, da chi non abbia il relativo potere, sono privi di ogni efficacia come tali, potendo acquistarla soltanto in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'interessato, ed esclusivamente nei confronti di quest'ultimo. Quanto al vincolo che si costituisce fra il falsus procurator ed il terzo contraente esso è limitato alla responsabilità di natura aquiliana dell'uno, per il danno sofferto, dall'altro, per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto, il quale — pertanto — di per sé è del tutto inefficace, salva l'eventualità della ratifica da parte dell'interessato. Quanto poi alla prevista necessità del consenso del falsus procurator, ai fini della risoluzione consensuale del negozio, essa si rende del tutto conseguenziale al principio per cui il «mutuo dissenso», come actus contrarius, deve provenire dagli stessi originari contraenti; ma il vincolo che esso scioglie non è un rapporto contrattuale che possa essere sorto fra loro, bensì la situazione di soggezione in cui versa il terzo, a fronte del potere di ratifica che compete all'interessato.