(massima n. 1)
Ai fini dell'annullabilità del contratto stipulato dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, il giudice di merito può argomentare l'esistenza di un tale conflitto e la sua conoscenza o conoscibilità da parte del terzo da elementi indiziari, quali il divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall'acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, fondata su rapporti di filiazione. Né l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante può ritenersi idonea ad escludere il conflitto di interessi e quindi, l'annullamento del contratto, se non sia accompagnata da una sufficiente determinazione degli elementi negoziali.