(massima n. 1)
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto č connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non č coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa č posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come estorsione la condotta dell'imputato che costringeva la vittima a farsi consegnare degli orecchini, minacciandola che avrebbe potuto rivelare al marito l'esistenza di un amante).