(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, la procedibilitā d'ufficio prevista dall'art. 609 septies, comma quarto, n. 2 cod. pen. nei casi in cui il fatto sia commesso da uno dei soggetti ivi indicati, in rapporto di connessione "qualificata" con la persona offesa, si estende anche agli eventuali concorrenti che non siano legati da tale rapporto con la medesima. (Fattispecie nella quale č stata esclusa la necessitā della querela per fatti commessi ai danni di una minore da estranei, ma in concorso con la madre della vittima ed il suo convivente, le cui posizioni processuali erano state definite separatamente).