(massima n. 1)
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando cosģ luogo alla necessitą di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalitą della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della 'res aliena', il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, č comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie di alterazione dello stato dei luoghi in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilitą dell'imputato per il reato di danneggiamento).