(massima n. 1)
La minaccia condizionata č punibile, tranne che con essa l'autore intenda non giā restringere la libertā psichica del minacciato, bensė prevenire un'azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilitā, in ordine al reato di minaccia, dell'imputato, il quale aveva intimato, sotto minaccia di morte, alla persona offesa di non testimoniare su fatti accaduti in sua presenza dicendogli 'se farai da testimone ammazzo anche te").