(massima n. 1)
Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioč privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. (Nella motivazione la sentenza fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta).