(massima n. 1)
Ai fini dell'annullabilitą del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato, a norma dell'art. 1394 c.c. la comunanza d'interessi fra rappresentante ed il terzo e la convivenza tra loro, specialmente quando questa sia determinata da rapporti di parentela o di coniugio, sono indizi che consentono al giudice del merito di ritenere secondo lo id quod plerumque accidit ed in concorso con altri elementi, sia il proposito del rappresentante di favorire il terzo, sia la conoscenza effettiva o quanto meno la conoscibilitą di tale situazione da parte del terzo. In tal caso, la decisione del giudice di merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, se immune da vizi logici, č incensurabile in sede di legittimitą.