(massima n. 1)
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di lą di ogni ragionevole intento di far valere un proprio, preteso diritto, sicché la coartazione dell'altrui volontą deve ritenersi assuma "ex se" i caratteri dell'ingiustizia.