(massima n. 1)
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma secondo, n. 1, c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualitą tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la "ratio" dell'aumento di pena e della procedibilitą d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolositą manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato).