(massima n. 1)
Integra il reato di concorso in estorsione (art. 110, 629 c.p.) - e non quello di favoreggiamento reale - la condotta di colui che garantisce la regolare percezione del 'pizzo' mensile corrisposto dalla vittima dell'estorsione, considerato che la rateizzazione del pizzo dā luogo ad un reato a consumazione prolungata o progressiva e che, in costanza di reato, qualsivoglia aiuto fornito all'autore materiale č punibile a titolo di concorso, in quanto finalizzato a tradursi in sostegno per la protrazione della condotta criminosa.