(massima n. 1)
Sussiste, in tema di delitto di estorsione, la circostanza aggravante delle pił persone riunite soltanto se si ha la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, non potendo dirsi sufficiente il fatto che la vittima percepisca che la minaccia o la violenza di un solo soggetto agente in realtą promanino da pił persone.