(massima n. 1)
Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l'ambito di applicazione dell'aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato. (Fattispecie relativa al danneggiamento del citofono di uno stabile).