(massima n. 1)
La minaccia, elemento costitutivo del delitto di estorsione, non č esclusa dal solo fatto che lo strumento utilizzato per la realizzazione di un profitto ingiusto sia la stipulazione con la persona offesa di un accordo che assicuri a questa una qualche utilitā. (Fattispecie in cui l'assegnatario di un immobile espropriato aveva indotto il debitore ancora nel possesso dell'immobile alla conclusione di un accordo in forza del quale, previa rinuncia all'immediata reintegra nel possesso, l'assegnatario si assicurava il pagamento di una somma di denaro, non dovuta, a titolo di indennitā di occupazione).