(massima n. 1)
È procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto, n. 3, c.p., il reato di violenza sessuale commesso all'interno della struttura sanitaria ai danni di una paziente da un medico ospedaliero, rimanendo irrilevante che questi, per il rapporto di fiducia instauratosi con la paziente, abbia fissato le visite senza seguire il normale iter burocratico per l'accettazione, in quanto tale circostanza non modifica la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra medico e vittima.