(massima n. 1)
È procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 septies, comma quarto n. 3, c.p.p., il reato di violenza sessuale commesso ai danni di un'allieva dall'insegnante al termine dell'orario della lezione, in quanto la qualità di pubblico ufficiale permane anche una volta che sia esaurito l'orario scolastico.