(massima n. 2)
L'art. 1429 n. 4 c.c. nello stabilire, per il giudizio di essenzialità dell'errore di diritto, che lo stesso costituisca ragione unica o principale del negozio, attribuisce in tal modo efficacia anche ai motivi soggettivi, che possono conseguentemente reagire sulla validità del negozio, anche se la causa di questo non viene meno per effetto dell'errore. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto l'essenzialità di un errore di diritto consistito nell'avere dato esecuzione ad una clausola di un bando di concorso che, prevedendo come titolo preferenziale per l'assunzione la residenza nello stesso luogo di lavoro, era perciò affetto da nullità per contrasto con norme imperative).