(massima n. 1)
In tema di delitto di estorsione, il compimento dell'attività lecita, a cui l'autore del fatto ha collegato la coazione della vittima per il conseguimento dell'ingiusto profitto, non dà luogo ad una desistenza anche quando segua o addirittura determini l'impossibilità di ottenere l'ingiusto profitto essendo ricompresa nella condotta criminosa, di cui costituisce la possibile finalizzazione. (La Corte ha altresì precisato che la desistenza implica l'abbandono della condotta criminosa che può essere riscontrato soltanto dalla cessazione o dalla revoca delle attività volte a finalizzare in modo illecito un comportamento in sè legittimo).