(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio di cui all'art. 609 septies, comma quarto n. 2, c.p., ove il fatto è commesso da genitore, tutore o in caso di affidamento del minore per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, si estende anche agli eventuali concorrenti nel reato che non si trovino in tale rapporto qualificato con la persona offesa; e ciò anche nel caso in cui questi ultimi siano i soli autori « materiali» del delitto.