(massima n. 1)
Nel delitto di danneggiamento il dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere, sicché per la sua esistenza è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare. (La Corte ha precisato che resta estranea all'elemento soggettivo la pretesa convinzione di operare con finalità di «riordino della zona» in capo al direttore dei lavori di un'impresa impegnata nel recupero di una centrale idroelettrica sita in zona sottoposta a vincolo ambientale, forestale ed idraulico, con il compimento di opere di trasformazione urbanistica — realizzazione di una pista di accesso, taglio a raso di numerosi alberi di alto fusto, rilevanti sbancamenti, distruzione del sottobosco con deposito di materiali inerti, realizzazione di una rampa di accesso ad un torrente —, e che, in mancanza del consenso del proprietario del terreno e dell'area boschiva, il descritto comportamento si caratterizza per la consapevolezza di un'azione violenta, perché non accettata dalla persona offesa).