(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, ai fini dell'operativitą del disposto di cui all'art. 609 septies, comma quarto, n. 2, c.p., nella parte in cui stabilisce la procedibilitą d'ufficio del fatto, quando questo sia stato commesso da persona cui il minore sia stato affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, deve ritenersi «minore» anche il soggetto che abbia compiuto gli anni 16 ma non ancora i 18, diversa essendo la ratio della norma anzidetta rispetto a quella dell'art. 609 quater, comma primo, n. 2, che fissa ai sedici anni l'etą oltre la quale, anche sussistendo la suddetta condizione di affidamento, il compimento di atti sessuali con il consenso del minore affidato non costituisce reato.