(massima n. 1)
Si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., allorché il terzo incaricato della esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. (La Corte ha altresì precisato che in tal caso il delitto di estorsione può concorrere con quello di associazione per delinquere, ove si accerti l'esistenza di un'organizzazione specializzata nella realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicati come debitori).