(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 56, comma terzo, c.p., per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioč, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la volontarietą di una desistenza caratterizzata dalla fuga dell'imputato da un negozio, dopo un tentativo di estorsione, a seguito dell'intervento della polizia).