(massima n. 1)
Ai fini della perseguibilità di ufficio di un delitto contro la libertà sessuale, l'operatività della connessione, richiesta dall'art. 609 septies, comma terzo, c.p. tra il reato sessuale e due o più fatti costituenti reato che siano procedibili d'ufficio, non può essere esclusa solo in base al fatto che l'imputato venga assolto da uno di tali delitti, ma occorre verificare se il fatto, sotto il profilo materiale, presenti comunque i profili dell'illiceità penale e sia perciò in grado di rimuovere l'ostacolo (mancanza di querela) all'esercizio dell'azione penale in ordine al reato sessuale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'operatività della connessione tra il reato sessuale ed il delitto di cessione di sostanze stupefacenti alla vittima, anche se l'imputato era stato assolto da tale ultimo delitto perché non era stata adeguatamente provata la sua compartecipazione in tale episodio criminoso).