(massima n. 1)
In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al facere ingiunto. (La Corte ha così deciso che se il soggetto passivo consegna la somma di denaro per costringimento derivante dalla violenza o minaccia, il fatto che si sia rivolto alla polizia giudiziaria per denunciare l'altrui condotta antigiuridica non elide l'evento del costringimento, e quindi l'assenso alla collaborazione nelle indagini non elimina il nesso di causalità tra la condotta violenta o minacciosa e la costrizione alla condotta pretesa).