(massima n. 1)
Il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia sono esercitate, nel secondo caso soltanto, per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Nella ipotesi in cui, invece, la azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è integrato il reato di estorsione. (Fattispecie relativa alla condotta di un soggetto che aveva costretto la moglie, con minacce e percosse, a sciogliere la comunione legale familiare e ad adottare il regime della separazione dei beni, così intestandosi in modo esclusivo la casa di abitazione).