(massima n. 1)
In tema di estorsione, una volta accertata la legittimitą della pretesa patrimoniale del creditore, deve escludersi che sia configurabile il tentativo del detto reato soltanto in ragione della manifesta sproporzione della azione giudiziaria prospettata al debitore. (Fattispecie nella quale il creditore era stato imputato di tentata estorsione per avere minacciato il debitore di richiedere il suo fallimento pur in mancanza dello stato di insolvenza, piuttosto che scegliere la procedura esecutiva individuale. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'azione non potesse valere a connotare come «ingiusto» il profitto perseguito e conseguentemente ha affermato la insussistenza del reato).