(massima n. 1)
Il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, secondo comma n. 3, c.p. può avere ad oggetto sia le cose mobili che le immobili, poiché l'ambito di applicazione della norma ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p.