(massima n. 1)
La distruzione della vegetazione spontanea di un fondale marino, conseguente all'abusivo esercizio della pesca a strascico, dą luogo alla configurabilitą del reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma secondo, n. 3, c.p.), comportando la riduzione, se non la totale eliminazione, dell'attitudine del fondale stesso ad assolvere alla sua naturale funzione di habitat della fauna ittica.