(massima n. 1)
In tema di danneggiamento, il reato (art. 635 c.p.) sussiste — con riferimento all'elemento materiale — qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa. In ordine all'esistenza del dolo non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la conoscenza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che la pretesa intenzione di «migliorare la cosa», cioè, di «abbattere per ricostruire» nel globale processo di formazione della volontà, rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame).